IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
    Letto il reclamo presentato dal detenuto cc Nuoro Ruiu Pietro,  n.
 Orune  il  16  luglio  1939  avverso  il provvedimento di rigetto del
 permesso premio del magistrato di sorveglianza di Nuoro  in  data  25
 luglio  1992,  esaminati i motivi addotti e verificata la regolarita'
 degli atti sotto il profilo  processuale  ha  formulato  la  seguente
 ordinanza.
    Il  detenuto  e'  stato condannato con sanzione definitiva perche'
 ritenuto responsabile, fra gli altri del reato di  cui  all'art.  630
 del c.p.
    A  seguito  della pubblicazione del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, e
 su richiesta del magistrato di sorveglianza di Nuoro la prefettura di
 Nuoro ha rimesso allo stesso  magistrato  di  sorveglianza  una  nota
 nella  quale  si  dichiara  che  il "Ruiu Pietro Carmelo" non risulta
 trovarsi nelle condizioni di cui all'art.  58-  ter  della  legge  26
 luglio 1975, n. 354.
    E  poiche'  l'art.  15,  primo comma, del d.-l. citato preclude la
 concessione dei benefici  ivi  indicati  nei  confronti  di  soggetti
 condannati  per  taluni  reati, fra i quali il sequestro di persona a
 scopo di estorsione, i quali non  si  trovino  nelle  condizioni  per
 l'applicazione  dell'art.  58- ter sopra menzionato, il magistrato di
 sorveglianza, come si legge nella motivazione del suo  provvedimento,
 ha denegato il beneficio richiesto.
    Avverso  la  reiezione  propone  reiteratamente reclamo il Ruiu in
 data 25 luglio 1992 facendo propri i motivi di cui all'ordinanza  del
 10  luglio 1992 del tribunale di sorveglianza di Sassari con la quale
 e' gia' stata dichiarata non manifestamente impugnata la questione di
 costituzionalita' relativa all'art. 15, secondo comma, del  d.-l.  n.
 306/1992.
    Il  tribunale reputa non manifestamente infondata la censura mossa
 dall'interessato avverso l'art. 15, primo comma, del d.-l.  citato  e
 dispone,   pertanto,   la   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
 costituzionale per i seguenti motivi: